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Obbligo di conservazione digitale dei registri di carico e scarico rifiuti. Terza finestra temporale di iscrizione al RENTRI

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L’iscrizione al RENTRI e la gestione digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti è diventata obbligatoria già dal 13 febbraio 2025 con tre periodi di iscrizione a seconda degli enti e delle aziende interessate.

 

Il primo periodo, dal 15 dicembre 2024 fino al 13 febbraio 2025 ha riguardato tutti i produttori di rifiuti pericolosi, le imprese che gestiscono, trasportano o smaltiscono rifiuti pericolosi e non, enti e imprese che si occupano di recupero e smaltimento.

 

Nella seconda finestra, dal 15 giugno 2025 e fino al 14/08/2025 l’obbligo di iscrizione al RENTRI e la gestione digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, è andato ad impattare su tutti gli enti e le imprese di rifiuti pericolosi e non con più di 10 e fino a 50 dipendenti (come da DM 59/2023).

 

Dal 15 dicembre 2025 e fino al 13/02/2026 è prevista, infine, la terza scadenza per l’iscrizione al RENTRI e la gestione digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, per tutti gli enti e imprese che trattano rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.

 

Dal 13 febbraio 2026 l’obbligo di gestione digitale riguarderà anche i formulari di identificazione dei rifiuti FIR.

 

Obbligo di conservazione digitale

 

Tutte le aziende tenute alla gestione digitale della documentazione legata ai rifiuti sono obbligate alla conservazione digitale di tale documentazione tramite servizi esterni al RENTRI, in quanto quest’ultimo non ha previsto un servizio di conservazione.

 

Tramite il servizio di conservazione RENTRI di ArkOttica è possibile conservare digitalmente nel rispetto delle normative tutta la documentazione inerente ai rifiuti: Registri di Carico e Scarico, Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

 

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