Arkottica | Fatturazione elettronica B2B: gli obblighi per le aziende
 

Fatturazione elettronica B2B: soluzioni software e obblighi di legge

  |   Focus

Dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione arriva la fatturazione elettronica in ambito B2B. Per ricostruire rapidamente l’evolversi della legislazione in questo ambito è sufficiente ricordare come il 6 giugno 2014 sia stato introdotto l’obbligo, per le aziende che lavorano con la PA, di emettere esclusivamente fatture in formato elettronico. La legge ha trovato applicazione effettiva a partire dal 31 marzo 2015 provocando una vera rivoluzione nel settore e creando, di fatto, un mercato nuovo e interessante per molte software house, alcune delle quali da tempo operavano nell’ambito della gestione documentale, altre che hanno creato prodotti o collaborazione ad hoc.

Al di là di tali aspetti è importante ricordare che lo stesso 31 marzo 2015 è stato esteso l’uso obbligatorio del Sistema di Interscambio (SDI) a tutto l’apparato della PA Italiana. Il sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, riceve le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA e le inoltra alle amministrazioni pubbliche di riferimento. Lo SDI, però, non ha alcun ruolo amministrativo e, sopratutto, non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. Per questo tutte le aziende che lavorano con le PA si sono dovute dotare di soluzioni e software per la fatturazione elettronica ma anche, aspetto fondamentale per essere perfettamente a norma, per la conservazione e la gestione documentale.
Oggi le cose cambiano ancora. O meglio, si evolvono.

1. Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

Il D.leg 193/2016 introduce, dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di trimestrale di comunicazione telematica di tutti i dati relativi alle fatture attive e passive emesse/ricevute nel trimestre, unitamente alle liquidazioni IVA dello stesso periodo. Il provvedimento è stato pensato nell’ambito di una serie di misure per il recupero IVA e, di fatto, ha esteso l’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche tra aziende.

2. Fatturazione elettronica B2B: cosa cambia per le aziende

Scegliere di avvalersi della fatturazione elettronica in ambito B2B consentirà alle aziende di accedere a una serie di incentivi.
Vediamoli nel dettaglio:
1. Il contribuente potrà utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e l’Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture;
2. Il contribuente potrà quindi evitare in parte o in toto l’adempimento di trasmissione dei dati delle fatture;
3. Il contribuente accederà ai rimborsi prioritari di credito IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale, oltre alla riduzione di due anni dei tempi di accertamento fiscale 2/3 da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute siano effettuati in modalità tracciata;
4. i contribuenti di minori dimensioni (fino a 200 mila euro di fatturato) saranno esentati dalla tenuta delle registrazioni obbligatorie IVA e dall’obbligo del visto di conformità IVA.
5. Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
6. Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
7. Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
8. Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;

 

Cosa devono fare le aziende in concreto?

Di fatto le aziende si trovano di fronte due possibilità, entrambe da valutare con attenzione.


1. Optare per la fatturazione elettronica B2B, entro il 31 marzo 2017
 ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015, ovvero: “Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.


2. Non effettuare alcuna scelta e quindi ricadere obbligatoriamente nelle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. 193/2016
, ovvero: “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (per il 2017 l’incombenza sarà semestrale con prima scadenza il 25/07/2017), i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.”
Entrambe le alternative prevedono la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e anche le regole tecniche emanate il 28 ottobre 2016 sono applicate in entrambe le ipotesi.

 

Link utili

Fattura PA
Agenzia Entrate
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